venerdì 26 agosto 2016

Equilibrio di bilancio - Cos'è e come funziona

A decorrere dal 1 gennaio 2016, tutte le norme relative al Patto di Stabilità interno degli enti locali sono state abolite e, di conseguenza, i Comuni non hanno più l'obbligo di conseguire a bilancio un saldo prefissato.
La nuova normativa in termini di contabilità impone agli enti locali un saldo non negativo nella gestione di competenza.
Innanzitutto, cosa significa "gestione di competenza" di un dato esercizio?
Il bilancio si divide in due sezioni: cassa e, per l'appunto, competenza.
Nella prima abbiamo registrate le entrate riscosse e le uscite pagate, mentre nella seconda le entrate accertate e le uscite impegnate.
Un'entrata accertata è una obbligazione giuridicamente perfezionata (riferita ad un dato esercizio), vale a dire una determinata somma di denaro per la quale l'ente ha il diritto di chiederne la riscossione.
L'uscita impegnata è la controparte dell'entrata accertata e può essere iscritta a bilancio solamente in presenza di quest'ultima.

Chiarito il punto, torniamo al nostro discorso.
L'equilibrio di bilancio ha come obiettivo teorico quello di far coincidere perfettamente le entrate e le uscite della gestione di competenza (p.es. accertamenti entrata 4.000.000 euro = impegni uscita 4.000.000 euro), mirando in contemporanea ad una riduzione del debito esistente e all'impedimento nella creazione di nuovo.
Per saldo non negativo, logicamente, si intende un saldo uguale a zero oppure positivo.
Il calcolo del saldo si effettua mediante la seguente tabella: Doc.
Nella colonna a sinistra sono presenti le varie voci da conteggiare, mentre in quella piccola a fianco, con i segni + e -, si indica se la singola voce debba essere aggiunta o sottratta.
La normativa in materia di finanza pubblica afferma che, ai fini del calcolo del detto saldo, sono conteggiati i titoli 1, 2, 3, 4 e 5 delle entrate e i titoli 1, 2 e 3 delle uscite.
L'elenco complessivo dei titoli di entrata ed uscita potete trovarli ai seguenti collegamenti: Link - Entrate , Link - Uscite
Avendo otto titoli di entrata e sei di uscita, ne deduciamo che non tutte le componenti del bilancio concorrono alla formazione degli equilibri finanziari.
Ad esempio, le quote che si intende utilizzare del risultato di amministrazione (parte destinata agli investimenti e parte libera) e le risorse eventualmente provenienti dal ricorso all'indebitamento (mutui o emissioni obbligazionarie) non sono conteggiate tra le entrate, ma solo fra le uscite.
Stante ciò, fatto salvo il caso in cui la Regione conceda spazi finanziari nuovi od ulteriori, esclusivamente in presenza di un saldo positivo nella gestione di competenza (p.es. accertamenti entrata 4.000.000 euro - impegni uscita 3.500.000 euro = +500.000 euro) è possibile applicare l'avanzo dell'esercizio precedente e/o ricorrere all'indebitamento, ovviamente nel limite del detto saldo.
Dopodiché, abbiamo il fondo crediti di dubbia esigibilità che è conteggiato in negativo rispetto alle altre voci, mentre le spese per rimborso di prestiti (Titolo IV) sono escluse.

Per quanto riguarda l'indebitamento, esso è comunque possibile anche in assenza di spazio finanziario nella gestione di competenza, nel limite delle spese per rimborso di prestiti (quota capitale).
L'avanzo di amministrazione, invece, è principalmente destinato all'estinzione anticipata dei mutui.

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