martedì 27 dicembre 2016

Nota metodologica - Debiti fuori bilancio

Cosa significa l'espressione "debito fuori bilancio" di un ente locale?
Che differenza vi è con l'accensione di mutui o l'emissione di obbligazioni?
Vediamo un po'.

I debiti fuori bilancio sono disciplinati dall'articolo 194 del Decreto Legislativo 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e sono costituiti dagli oneri finanziari derivanti da:
- sentenze giudiziarie esecutive
- copertura dei disavanzi di aziende speciali, consorzi e istituzioni
- ricapitalizzazione delle società di capitali erogatrici di pubblici servizi
- procedure d'urgenza relative ad espropri o occupazioni
- acquisto di beni e servizi in assenza dell'impegno di spesa registrato a bilancio o per un importo superiore a quest'ultimo, a condizione che siano accertati e dimostrati l'utilità e l'arricchimento per l'ente
Il Consiglio Comunale è l'organo cui spetta il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e l'approvazione dei collegati provvedimenti.
E' data possibilità agli enti locali, in presenza di accordo con i creditori, di rateizzare il pagamento di tali somme in tre esercizi finanziari, a partire da quello dove i debiti si manifestano.
Nel caso in cui non si possa provvedere al ripiano con le risorse disponibili, è possibile ricorrere all'accensione di mutui.

L'accensione di un mutuo con un istituto di credito o l'emissione di titoli obbligazionari, ossia le forme ordinarie di ricorso all'indebitamento, sono disciplinate dagli articoli da 202 a 205-bis del citato D.Lgs. 267/2000.
Esse sono consentite esclusivamente per il finanziamento delle spese di investimento, fatta eccezione per il caso esaminato sopra e altre destinazioni particolari di legge.
Il loro ammortamento non può essere inferiore ai cinque anni e le rate annuali devono essere comprensive della quota capitale e della quota interessi.

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