Premettendo che ritengo la fusione dei Comuni di Ponte Dell'Olio e Vigolzone un atto contrario ai principi del più ampio decentramento amministrativo e dell'autonomia sanciti all'articolo 5 della Costituzione (per saperne di più, rimando allo scritto "Appunti di Diritto costituzionale - Decentramento e autonomia"), vorrei dedicare spazio alla questione dei Municipi.
Innanzitutto, riallacciandomi a quanto appena detto, questo tipo di istituzione rappresenterebbe l'unica forma di decentramento politico-amministrativo presente sul territorio.
Pertanto, essa è costituzionalmente indispensabile, seppur non sostitutiva del Consiglio Comunale.
La fusione è un processo accentratore, mentre la municipalità è uno strumento di conservazione del precedente decentramento.
Il numero di Consiglieri comunali, nonostante l'accorpamento delle due Assemblee, rimarrà invariato (12 + Sindaco), con un ovvio contraccolpo sulla rappresentatività popolare: al raddoppio della popolazione, non seguirà un adeguamento del numero di rappresentanti.
I Consigli municipali, essendo espressione delle singole comunità, sopperiscono a tale mancanza.
Trattasi, in sostanza, di un livello intermedio tra amministrazione e territorio.
I Municipi sono introdotti nel nostro ordinamento giuridico dall'articolo 16 del Decreto Legislativo 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che dispone:
"Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.
Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto.
Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione ."
Le funzioni dei Municipi sono elencate agli articoli da 19 a 26 della rispettiva bozza di regolamento.
Di seguito, il sommario.
- Proposte di deliberazione relativamente a:
a) elaborazione della relazione previsionale e programmatica e degli indirizzi per la formulazione del bilancio di previsione
b) predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di investimento riguardanti la realizzazione, la ristrutturazione, le manutenzioni ordinarie e straordinarie di opere pubbliche
c) predisposizione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e relative varianti
d) formulazione degli indirizzi generali in materia di informazione ai cittadini
e) determinazione dei criteri di accesso ai servizi educativi e di assistenza sociale
f) istituzione e modalità di erogazione dei servizi del Comune
g) provvedimenti di ordine generale in materia di commercio, ambiente, traffico e trasporti
- Parere preventivo obbligatorio sulle proposte di deliberazione concernenti:
a) l'approvazione del Bilancio di previsione, secondo le modalità previste dal Regolamento comunale di contabilità
b) gli atti di programmazione comunale sottoposti all'approvazione del Consiglio
c) l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi e loro relative varianti
d) i progetti preliminari e gli studi di fattibilità dei lavori pubblici
e) i criteri di accesso ai servizi educativi/scolastici e di assistenza sociale
f) l’approvazione dei Regolamenti comunali
- Parere obbligatorio sugli interventi dei lavori pubblici, in attuazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.
- Presentazione di:
a) interpellanze per conoscere le iniziative ovvero le intenzioni della Giunta comunale su determinate questioni di interesse per il Municipio
b) interrogazioni al Sindaco per essere informati su determinati atti o decisioni od attività dell'Amministrazione di interesse per il Municipio stesso
c) mozioni per sottoporre al dibattito del Consiglio comunale un determinato oggetto ed ottenerne un pronunciamento.
- Azione di vigilanza, mediante:
a) l’acquisizione di informazioni, valutazioni e opinioni degli utenti dei servizi interessati o dell'intera comunità del Municipio attraverso assemblee, questionari, sondaggi d'opinione
b) l’acquisizione di informazioni e valutazioni degli operatori addetti ai servizi e dei rispettivi Dirigenti, tramite colloqui od udienze conoscitive
c) la segnalazione all'Amministratore e al Dirigente competente delle irregolarità o disfunzioni eventualmente rilevate
d) la richiesta di relazioni annuali, da parte del settore competente, contenenti valutazioni sull'adeguatezza e sull'efficacia sociale dei servizi sottoposti a vigilanza.
- Esercizio dei seguenti compiti:
a) Istruzione: (1) promuovono il collegamento tra organi collegiali della scuola e territorio; (2) stabiliscono indirizzi per messa a disposizione di beni e servizi; (3) attuano interventi di sostegno per la realizzazione di iniziative degli organi collegiali della scuola
b) Patrimonio: (1) stabiliscono l'utilizzo delle sale, di altri spazi e locali di propria competenza da parte di associazioni, enti o privati per iniziative e riunioni; (2) propongono l’assegnazione in uso prolungato del patrimonio di propria competenza, in coerenza con i criteri adottati dall'Amministrazione comunale
c) Attività culturali e turistiche: promuovono e realizzano le attività culturali, ricreative e turistiche nell'ambito del proprio territorio
d) Attività sportive: promuovono e realizzano le iniziative sportive nell'ambito del proprio territorio, elaborando proposte sul funzionamento delle palestre e degli altri impianti sportivi esistenti
e) Verde pubblico: (1) promuovono e realizzano la nascita e crescita di gruppi ed associazioni di volontariato per la gestione del verde; (2) coordinano i vari interventi, indicando le aree verdi da sottoporre alla vigilanza ecologica
f) Inclusione sociale: promuovono e realizzano le iniziative miranti alla conoscenza delle problematiche di convivenza ed integrazione sociale e delle difficoltà relazionali presenti nel territorio
g) Assistenza sociale: concorrono alla programmazione degli interventi volti a ridurre i fenomeni di disagio socio- economico
h) Politiche giovanili: promuovono e curano iniziative rivolte ai bisogni di socializzazione, aggregazione e informazione della popolazione giovanile
- Proposta al Consiglio comunale di progetti speciali di intervento su problemi specifici del territorio
- Attività di informazione, prevenzione e assistenza
- Partecipazione alla formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale
- Relazione programmatica municipale, suddivisa in:
a) analisi della situazione e delle problematiche territoriali di competenza
b) valutazione dei risultati conseguiti nell'anno di riferimento
c) valutazione del funzionamento degli organi di Municipio, dei rapporti con i servizi decentrati e con l’amministrazione comunale
d) programmi di attività nelle materie di competenza, con indicazione delle relative risorse
Composizione ed elezione.
Se, come dice l'art. 16 del D.Lgs. 267/2000, "si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione", il numero di Consiglieri municipali dovrebbe essere 12.
L'elezione, bozza di regolamento alla mano, avverrebbe con una modalità ibrida, a metà tra la legge elettorale proporzionale ante-1993 e quella maggioritaria post-1993:
1) Consiglio municipale eletto su base proporzionale corretta con premio di maggioranza.
2) Alla lista vincente sono assegnati i 2/3 dei seggi disponibili.
3) Una volta costituito, il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Vice-presidente.
Tuttavia, su questo passaggio nutro alcuni dubbi di carattere normativo.
Ai sensi del richiamato art. 16 del D.Lgs. 267/2000, l'elezione del Presidente di Municipio dovrebbe avvenire direttamente nell'urna da parte dell'elettore, esattamente come succede per il Sindaco.
Il dispositivo di legge parla infatti di elezione a suffragio universale e diretto degli organi.
Vi dovrebbe dunque essere un candidato-Presidente separato dai candidati-Consiglieri.
Non essendo possibile, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, il voto disgiunto, il Presidente di Municipio e la lista a lui collegata sarebbero eletti unitamente, aggiudicandosi i 2/3 dei seggi.
Credo assai difficile che i Comuni possano decidere a piacimento la legge elettorale dei propri Municipi.
Per cui, presumo che la bozza di regolamento contenga un errore.
A sostegno della mia tesi (adeguamento alla normativa elettorale vigente) porto l'esempio dei Municipi del Comune di Roma:
a) vi è il candidato-Presidente
b) essendo superiori (ognuno singolarmente) ai 15.000 abitanti, si effettua il ballottaggio
Se così non fosse, ritiro tutto e rettifico.
Una criticità pericolosa, a mio modo di vedere, è la possibilità per il Consiglio comunale, a maggioranza dei 2/3, di sciogliere un Municipio per:
a) gravi e persistenti violazioni di legge
b) gravi motivi di ordine pubblico
c) quando non adempiano alle funzioni di loro competenza
La dichiarazione di scioglimento deve essere preceduta da diffida formale, approvata dal Consiglio comunale, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri in carica, a ricondurre nella legalità il Consiglio stesso entro un congruo termine, comunque non inferiore ai 60 giorni.
Entriamo nel merito della mia critica.
Il premio di maggioranza corrisponde ai 2/3 dei seggi, quindi colui che decide altri non è che il vincitore delle elezioni (magari con appena la maggioranza relativa dei voti totali).
A parte il fatto che non comprendo nella maniera più assoluta come si possa attribuire ad un organo politico una funzione spettante, di regola, a un organo giudiziario, se proprio si volesse attribuire al Consiglio comunale questa possibilità, penso che sarebbe giusto richiedere l'unanimità dell'assemblea (3/3).
Se le violazioni di legge, le gravi motivazioni di ordine pubblico e le inadempienze sono oggettive, tutto il Consiglio comunale deve riconoscerle e prenderne atto, non solamente i 2/3.
Altrimenti, si mette nelle mani della maggioranza il potere di scioglimento, ad esempio, di un Municipio politicamente avverso.
Altresì, è vero il contrario: data la necessità di unanime voto favorevole, una minoranza comunale, in virtù della vicinanza politica con amministratori municipali rei di inadempienze e violazioni, potrebbe impedirne lo scioglimento.
Il rischio esiste e non si possono escludere eventuali abusi.
Personalmente, sarei per affidare il tutto ad un'autorità terza, tipo il Prefetto.
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