Stipulare contratti da 18, 24 o 30 ore settimanali, oltretutto, sarebbe utile per garantire una maggiore flessibilità organizzativa, un superiore grado di specializzazione delle competenze e anche un considerevole contenimento dei costi.
D'altro canto, tenere plurime unità di personale a tempo pieno (36 ore/settimana) ha ormai poco senso in realtà come la nostra, dove l'attività degli uffici non si esaurisce e assolve nei limiti di un singolo contratto, seppur della durata oraria più estesa.
Considerato che l'organico comunale è composto da 17 unità (Doc.), di cui ben 15 full time, è ipotizzabile che, applicando il suddetto modus operandi, vi possano potenzialmente essere margini per risparmiare fino a 100.000 euro di spesa corrente rispetto all'attuale situazione (Doc.).
Esemplificando, potremmo immaginare di avere a tempo pieno esclusivamente i responsabili delle quattro principali sezioni (ragioneria, tecnico, sociale e amministrativo), con tutti gli altri a 18/24/30 ore in base alle necessità: verosimilmente operai e vigili urbani nella fascia 24/30 ore e impiegati in quella 18/24.
Ultimo fattore da tenere presente, è il quadro normativo in cui rientra il capitolo delle assunzioni negli enti locali, nella fattispecie il comma 5, art. 3 del Decreto Legge 90/2014 e il comma 228, art. 1 della Legge di Stabilità 2016.
Questi dispositivi di legge prevedono che:
1) è possibile procedere ad assunzioni nel limite del 25% della spesa riferita al personale cessato nell'anno precedente; con tale limite che è alzato al 75% se il rapporto dipendenti/popolazione è inferiore ai valori stabiliti con apposito Decreto del Ministero dell'Interno
2) le risorse utilizzabili per le assunzioni sono cumulabili triennalmente
Ovvero, spieghiamo bene cosa significa ciò:
1) per ogni dipendente che chiude il proprio rapporto di lavoro (collocamento in pensione, dimissioni o licenziamento), il Comune ottiene uno "spazio occupazionale" utilizzabile per un nuovo assunto pari al 25%, o al 75% se rispetta la condizione dipendenti/popolazione, degli oneri (retribuzione, contributi e imposte) sostenuti annualmente per il mantenimento dell'unità cessata
2) in relazione all'anno in cui si vuole effettuare un'assunzione, va tenuto in considerazione tutto lo spazio formatosi nel triennio precedente.
Esempio: se un Comune intendesse assumere un geometra nell'anno 2017, ai fini del calcolo della capacità occupazione si dovrebbe sommare lo spazio derivante dalle cessazioni avvenute nell'anno 2016 ai "residui" non utilizzati degli anni 2015 e 2014.
Spazio che, come detto, si ottiene applicando la percentuale del 25% o 75% al totale dei costi collegati alle figure professionali i cui contratti sono stati chiusi in quei tre anni.
Per completezza di informazione, riporto la situazione del Comune di Ponte Dell'Olio in merito alla questione appena trattata.
Nell'anno 2015, con Delibera GC 118/2015, la Giunta ha ceduto la capacità occupazionale maturata nel medesimo esercizio all'Unione Alta Valnure.
Nell'anno 2017, con Delibera GC 28/2017, la Giunta ha approvato il Piano annuale di fabbisogno del personale, con allegata la tabella che mostra lo spazio rimanente a seguito dell'assunzione prevista per l'esercizio corrente.
Il nostro ente, rientrando appieno nel rapporto dipendenti/popolazione fissato per la fascia demografica 3.000-4.999, ossia 1 dipendente ogni 150 abitanti (Ponte Dell'Olio è circa 1/250), applica la percentuale del 75% alle spese di personale cessato nell'anno 2016.
Esemplificando, potremmo immaginare di avere a tempo pieno esclusivamente i responsabili delle quattro principali sezioni (ragioneria, tecnico, sociale e amministrativo), con tutti gli altri a 18/24/30 ore in base alle necessità: verosimilmente operai e vigili urbani nella fascia 24/30 ore e impiegati in quella 18/24.
Ultimo fattore da tenere presente, è il quadro normativo in cui rientra il capitolo delle assunzioni negli enti locali, nella fattispecie il comma 5, art. 3 del Decreto Legge 90/2014 e il comma 228, art. 1 della Legge di Stabilità 2016.
Questi dispositivi di legge prevedono che:
1) è possibile procedere ad assunzioni nel limite del 25% della spesa riferita al personale cessato nell'anno precedente; con tale limite che è alzato al 75% se il rapporto dipendenti/popolazione è inferiore ai valori stabiliti con apposito Decreto del Ministero dell'Interno
2) le risorse utilizzabili per le assunzioni sono cumulabili triennalmente
Ovvero, spieghiamo bene cosa significa ciò:
1) per ogni dipendente che chiude il proprio rapporto di lavoro (collocamento in pensione, dimissioni o licenziamento), il Comune ottiene uno "spazio occupazionale" utilizzabile per un nuovo assunto pari al 25%, o al 75% se rispetta la condizione dipendenti/popolazione, degli oneri (retribuzione, contributi e imposte) sostenuti annualmente per il mantenimento dell'unità cessata
2) in relazione all'anno in cui si vuole effettuare un'assunzione, va tenuto in considerazione tutto lo spazio formatosi nel triennio precedente.
Esempio: se un Comune intendesse assumere un geometra nell'anno 2017, ai fini del calcolo della capacità occupazione si dovrebbe sommare lo spazio derivante dalle cessazioni avvenute nell'anno 2016 ai "residui" non utilizzati degli anni 2015 e 2014.
Spazio che, come detto, si ottiene applicando la percentuale del 25% o 75% al totale dei costi collegati alle figure professionali i cui contratti sono stati chiusi in quei tre anni.
Per completezza di informazione, riporto la situazione del Comune di Ponte Dell'Olio in merito alla questione appena trattata.
Nell'anno 2015, con Delibera GC 118/2015, la Giunta ha ceduto la capacità occupazionale maturata nel medesimo esercizio all'Unione Alta Valnure.
Nell'anno 2017, con Delibera GC 28/2017, la Giunta ha approvato il Piano annuale di fabbisogno del personale, con allegata la tabella che mostra lo spazio rimanente a seguito dell'assunzione prevista per l'esercizio corrente.
Il nostro ente, rientrando appieno nel rapporto dipendenti/popolazione fissato per la fascia demografica 3.000-4.999, ossia 1 dipendente ogni 150 abitanti (Ponte Dell'Olio è circa 1/250), applica la percentuale del 75% alle spese di personale cessato nell'anno 2016.
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